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February 24, 2020 7 mins
Buongiorno e ben tornati come promesso in questo Podcast parleremo delle disposizioni fiscali in materia di compravendita e possesso di oro da investimento per il soggetto privato.

La tassazione sull’Oro da investimento è un tema piuttosto recente nella storia repubblicana italiana. Infatti nel nostro Paese per i privati è divenuto possibile acquistare e vendere oro da investimento solo con la promulgazione della legge n.7 nel gennaio del 2000.

La suddetta legge abolisce il monopolio dell’oro da parte dell’Ufficio italiano dei cambi e consente ai residenti in Italia di acquistare e detenere lingotti d’Oro con una purezza superiore ai 995 millesimi e le monete d’Oro con una purezza pari o superiore ai 900 millesimi, prodotte dopo il 1800, aventi avuto corso legale nel Paese di origine e con un prezzo che non superi dell’80% il valore corrente dell’oro sul suo mercato libero.

La legge italiana stabilisce inoltre che la tassazione sull’Oro da investimento debba essere esente da IVA. Ciò si traduce sostanzialmente in un’assenza di tasse per l’acquisto e il possesso di oro fisico. Motivo per il quale l’investimento in oro è fiscalmente il più conveniente ad oggi sul mercato.

Il possesso di Oro non è tassato, ma devono essere dichiarate all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) entro la fine del mese successivo tutte le compravendite di Oro con un valore pari o superiore ai 12.500€ attraverso gli operatori professionali Oro (OPO).

Ci sono tasse supplementari? Chi può vendere ufficialmente l’oro da investimento? È importante conservare il certificato di acquisto?

Tassazione sull’oro da investimento: il ruolo della fattura.
Come abbiamo già spiegato la tassazione sull’Oro da investimento è esente da IVA, dunque un residente in Italia può acquistare e possedere i propri lingotti o le monete d’oro senza pagare un centesimo di tasse. L’imposta arriva nel caso in cui il privato rivendesse l’oro ottenendo una plusvalenza.

Per plusvalenza si intende un guadagno dovuto dal maggior valore di vendita rispetto al valore di acquisto. Se per fare un esempio dovessimo comprare un lingotto a 1.000€ e lo rivendessimo a 1.100€, la plusvalenza sarebbe di 100€.

In Italia l’imposta sostitutiva ha un’aliquota del 26%. Dunque nel caso in cui doveste ottenere una plusvalenza dalla vostra rivendita di oro dovrete pagare un’imposta del 26% sul cosiddetto capital gain, così come avviene per le altre rendite finanziarie ottenute da obbligazioni, da azioni, dal Forex e così via.

Nel nostro esempio precedente sulla plusvalenza di 100€ il cittadino avrebbe dovuto pagare 26€ di tasse.

Al momento della vendita quindi la fattura di acquisto assume un ruolo fondamentale in quanto testimonia il prezzo di acquisto ed è quindi fondamentale per determinare l’importo della plusvalenza dalla quale dovranno essere detratte il 26% di tasse.

Che succede se non si conserva la fattura?
Nel caso in cui il possessore di Oro al momento della rivendita non sia in possesso della fattura il fisco presuppone che ci sia stata una plusvalenza del 25% quindi si dovrà applicare in qualsiasi caso la tassa del 26% sul 25% del totale corrisposto per la vendita.

È ovvio che sui piccoli quantitativi ciò incide in maniera abbastanza irrilevante, ma come da esempio in tabella il discorso diventa di estrema importanza per gli investitori che si muovono su quantitativi importanti. Soprattutto in caso si determini una minusvalenza (ovvero una differenza in negativo tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto, quindi una perdita) non avendo modo di dimostrarlo, il venditore andrebbe incontro ad un ulteriore perdita dovendo comunque pagare le tasse secondo i parametri sopra spiegati.

E se si compra oro da investimento come regalo o lo si riceve in eredità’?
Dal momento che negli ultimi anni regalare lingotti o monete d’Oro sta diventando un’abitudine diffusa, molti ci domandano se sia necessario consegnare la fattura.

La nostra risposta ovviamente è no. Al momento della rivendita chi ha ricevuto il dono pagherà le tasse sul 25% dell’importo ricavato come descritto nel paragrafo precedente per le vendite di cui non si possiede la documentazione.

Nel caso di Eredità con l’ Art. 2, commi dal 24 al 54 del D.L 3 Ottobre 2006 n.262 sono state reintrodotte le imposte di successione e l’obbligo di presentare una dichiarazione di successione.
La presenza di Oro da investimento nell’attivo ereditario fa scattare l’obbligo degli eredi, in fase di compilazione della dichiarazione di successione, di tenere conto del valore dell’Oro ricevuto.


Il valore così calcolato secondo la normativa oro andrà a concorrere alla formazione dell’imposta di successione che verrà determinata seguendo le aliquote dell’imposta sulle donazioni e sulle successioni.

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