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March 31, 2020 5 mins
Ciao a tutti e ben tornati al nostro consueto appuntamento, oggi voglio rispondere ad una domanda che spesso mi fanno: chi sono gli operatori professionali in Oro?
È operatore professionale in Oro il soggetto che esercita in via professionale, per conto proprio o di terzi, il commercio dell’Oro come definito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7.
O.P.O Acquista e vende, in via professionale, per conto proprio o di terzi:
•Oro da investimento, oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'Oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi; le monete d'Oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'Oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco;

•materiale d'Oro diverso da quello sopra descritto, ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.

Quali sono i Requisiti?

L'esercizio in via professionale del commercio di Oro, per conto proprio o di terzi, deve essere preventivamente comunicato alla Banca d'Italia secondo le modalità previste dall'art. 5 del Provvedimento UIC del 14 luglio 2000. I soggetti che possono svolgere tale attività devono, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7, essere in possesso dei seguenti requisiti:
•forma giuridica di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;

•oggetto sociale che indichi l'attività del commercio di Oro come definito dall'art. 1, comma 1, della Legge 17 gennaio 2000 n. 7;

•possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108 e 109 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dai Decreti attuativi del Ministero del Tesoro nn. 516 e 517 del 30 dicembre 1998.

Sono esclusi dalla disciplina di cui al citato comma 3 gli operatori che acquistano Oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Il soggetto che intende esercitare in via professionale il commercio di Oro deve darne comunicazione alla Banca d'Italia prima dell'avvio dell'attività.

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, la Banca d'Italia, ricevuta la Comunicazione, rende noto l'avvio del procedimento ai soggetti interessati. La comunicazione di avvio indica l'oggetto del procedimento promosso, l'unità organizzativa e la persona responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento nonché la struttura alla quale indirizzare la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del Capo V della Legge n. 241/1990 e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia. Nella comunicazione sono indicati, inoltre, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 120 gg. dalla data di ricezione della domanda di iscrizione.

Entro il suddetto termine, la Banca, in presenza dei requisiti richiesti, comunica, con proprio provvedimento, il codice operatore attribuito al soggetto che ha effettuato la Comunicazione.
GOLDCARE HA COME Codice Operatore Oro N. 5008149.

Nel silenzio dell'amministrazione ricevente, sempre che sussistano i requisiti, decorsi 120 gg. dalla data di acquisizione della domanda di iscrizione, risultante da ricevuta di ritorno o timbro apposto dalla Banca d'Italia, la domanda si intende accolta (principio del silenzio assenso).

La Banca d'Italia non fornisce informazioni nel corso dell'istruttoria.

È possibile verificare se un soggetto è stato registrato tra gli "Operatori professionali in oro" consultando la sezione "Consultazione Elenco Operatori professionali in oro " di questo sito.
https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/oro.h

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